Codice di Procedura Penale art. 213 - Ricognizione di persone. Atti preliminari. [ 147 ter att.]

Pierluigi Di Stefano

Ricognizione di persone. Atti preliminari. [147 ter att.]

1. Quando occorre procedere a ricognizione personale [392], il giudice [361] invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.

2. Nel verbale [136] è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.

3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità [181] della ricognizione.

Inquadramento

La ricognizione è l'atto con il quale un soggetto procede al riconoscimento di persone o cose attraverso uno o più sensi (vista, udito, odorato, tatto, gusto).

La ricognizione di persona è usualmente riferita ad un riconoscimento visivo effettuato, previa descrizione della persona da riconoscere, attraverso dichiarazioni di identità o meno della persona su cui si effettua la ricognizione con quella precedentemente vista e descritta dal soggetto che effettua la ricognizione, sia egli persona informata sui fatti, testimone, anche assistito, imputato o indagato in procedimento connesso.

La ricognizione di cui agli artt. 213 e 214 è pertanto preceduta dalla descrizione della persona ed è effettuata collocando la persona sottoposta a ricognizione con altre aventi somiglianza. Tale ricognizione deve essere tenuta distinta tanto dall'individuazione fotografica o personale quanto dal riconoscimento operato in dibattimento.

Nella ricognizione formale il giudice, a pena di nullità relativa, deve chiedere al soggetto attivo se abbia già visto personalmente o in foto la persona da riconoscere o se gli sia sta indicata e quanto altro possa influire sulla ricognizione. Dell'atto deve essere redatto verbale.

La ricognizione può avvenire anche con incidente probatorio quando ricorrono ragioni di urgenza.

Bibliografia

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